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Per Aspera Ad Veritatem n.12
Accordo fra Repubblica italiana e Regno del Marocco
Riaccompagnamento al confine dei cittadini e transito in vista dell'allontanamento





IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
(di seguito denominati "Parti contraenti")

- ribadendo la loro comune preoccupazione di lottare efficacemente contro la migrazione illegale;
- desiderosi di agevolare il riaccompagnamento al confine dei loro cittadini in situazione illegale in uno spirito di cooperazione e su base di reciprocità e di trattare con dignità le persone allontanate dal territorio dell'altra Parte contraente, salvaguardando i loro diritti ed interessi;
- rammentando la Convenzione del 4 novembre 1950 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- evocando i principi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, come emendata dal Protocollo del 31 gennaio 1967;
- rammentando i principi dell'Accordo di Associazione fra il Marocco e l'Unione Europea e la Dichiarazione di Barcellona, adottata il 28 novembre 1995 dagli Stati Membri dell'Unione Europea e dai Dodici Stati del Mediterraneo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I - Riaccompagnamento al confine dei cittadini delle parti contraenti

Art. 1
1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a riammettere sul suo territorio, a richiesta dell'altra Parte e senza formalità se non quelle enumerate nel Protocollo Addizionale al presente Accordo, ogni persona che non soddisfa le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente, nella misura in cui è accertato, mediante la procedura di identificazione, che essa possiede la nazionalità della Parte contraente richiesta.
2. La Parte richiedente riammette sul suo territorio, alle stesse condizioni e senza formalità se non quelle enumerate nel Protocollo Addizionale al presente Accordo, le persone che sono oggetto di riaccompagnamento alla frontiera, su domanda dell'altra Parte contraente, qualora controlli successivi dimostrino che tali persone non erano in possesso della nazionalità della Parte contraente richiesta al momento della loro uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.
Il riaccompagnamento ha luogo mediante un contatto diretto fra le Autorità centrali e frontaliere delle Parti contraenti debitamente designate in base alle procedure definite dal Protocollo Addizionale al presente Accordo.

Art. 2
1. Le misure di allontanamento sono eseguite senza rilascio di un lasciapassare quando l'interessato è in possesso di uno dei seguenti documenti, in corso di validità o scaduto:
per il Regno del Marocco:
- carta d'identità nazionale
- passaporto
per la Repubblica italiana:
- passaporto
- carta d'identità per i cittadini italiani
- ogni altro documento che attesti in modo certo la cittadinanza italiana.
2. In mancanza di questi documenti, il Consolato territorialmente competente rilascia un lasciapassare alle persone identificate come cittadini, alle seguenti condizioni:
a) sulla base di un documento trasmesso dalle Autorità locali competenti quale, in particolare, la fotocopia del passaporto o della carta d'identità nazionale, un lasciapassare scaduto, la patente, la tessera d'immatricolazione consolare o ogni altro documento rilasciato dalle Autorità nazionali dello Stato richiesto che dimostri l'identità e la nazionalità dell'interessato.
Quando questi elementi sono giudicati probanti dalle Autorità consolari, il lasciapassare è rilasciato nel più breve tempo possibile e al più tardi entro un termine di due giorni feriali a decorrere dalla ricezione dei documenti da parte delle Autorità consolari dello Stato richiesto.
b) In caso di dubbio sulla nazionalità o in mancanza di uno di questi documenti, le Autorità consolari dello Stato richiesto procedono all'audizione dell'interessato nei locali dove si attua il fermo, negli istituti penitenziari, nei centri d' accoglienza o, eventualmente, nei locali consolari. Tale audizione è organizzata in accordo con l'Autorità consolare competente nel più breve tempo possibile ed al più tardi entro un termine di cinque giorni feriali a decorrere dalla domanda della Parte richiedente.
c) Qualora quest'audizione non consenta di determinare se l'interessato è cittadino dello Stato richiesto, I'Autorità consolare ne informa immediatamente le Autorità locali competenti. Queste ordinano di provvedere alla rilevazione delle impronte digitali che sono trasmesse senza indugio alle Autorità della Parte richiesta tramite il Consolato territorialmente competente.
Le modalità ed i termini di trasmissione dei fascicoli d'identificazione e delle relative risposte saranno stabiliti dal Protocollo Addizionale al presente Accordo.

Art. 3
Spetterà alle Autorità di Polizia dello Stato richiedente ed alle Autorità consolari dello Stato richiesto adottare, ogni volta che sia necessario, le misure atte ad esperire le procedure sopra definite (cfr. articolo 2).


II - Il transito ai fini dell'allontanamento

Art. 4
1. Ciascuna Parte contraente autorizza previa richiesta dell'altra Parte, il transito di cittadini di Paesi terzi a cui è stato negato l'ingresso o che sono oggetto di una misura di riaccompagnamento adottata dalla Parte contraente richiedente.
2. La Parte contraente richiedente è responsabile dell'arrivo a destinazione della persona in questione ed è tenuta a riammetterla sul proprio territorio se non viene consentito il suo ingresso in un Paese terzo oppure se il proseguimento del suo viaggio risulta, in ogni caso, impossibile.

Art. 5
1. Le autorità interessate delle Parti contraenti definiranno nel Protocollo Addizionale di cui all'articolo 8 del presente Accordo tutte le procedure relative al transito e, ove necessario, all'organizzazione della scorta. Le Autorità interessate delle Parti contraenti scambieranno in ogni caso le richieste di transito. La richiesta dovrà contenere i dati personali completi e l'indicazione della nazionalità dello straniero in transito, le indicazioni relative alla data del viaggio, all'ora ed al luogo di arrivo nel Paese di transito, all'ora ed al luogo di partenza verso il Paese di destinazione finale, nonché le indicazioni relative alla scorta.
2. La Parte contraente richiedente provvede affinché i cittadini dei Paesi terzi il cui transito è autorizzato dispongano di un titolo di viaggio e dei documenti necessari per l'ingresso nel Paese di destinazione.

Art. 6
L'autorizzazione al transito può essere rifiutata se:
a) nel Paese di destinazione o in altri eventuali Paesi di transito la persona in questione rischia di essere sottoposta a trattamenti disumani, alla pena di morte, ovvero la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà siano messe in pericolo in ragione della sua nazionalità, della sua religione, della sua razza, della sua appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue idee politiche;
o se:
b) nel Paese di destinazione o in uno dei Paesi di transito, la persona rischia un processo penale o l'esecuzione di una condanna penale, a meno che quest'ultima non riguardi l'ingresso illegale.


III - Applicazione dell'accordo

Art. 7
Copertura delle spese
1. Le spese di trasporto fino al confine della Parte contraente richiesta delle persone da riaccompagnare nonché le spese dell'eventuale viaggio di ritorno secondo l'articolo 1, sono a carico della Parte contraente richiedente.
2. Le spese del viaggio fino alla frontiera del Paese di destinazione, in caso di transito di cui agli articoli 4 - 6 del presente Accordo, come pure le spese conseguenti ad un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

Art. 8
Esecuzione dell'Accordo
Il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno del Regno del Marocco definiranno mediante un Protocollo le procedure per l'attuazione del presente Accordo. Questo Protocollo stabilirà:
a) le autorità interessate, le procedure per il riaccompagnamento alla frontiera e per il transito, nonché le modalità per lo scambio di informazioni;
b) i documenti in base ai quali è possibile accertare o presumere la nazionalità;
c) le formalità dell'audizione consolare e dell'accertamento dell'identità, e quelle per il rilascio dei documenti di viaggio alla persona da riaccompagnare alla frontiera;
d) i documenti e le informazioni necessari per il riaccompagnamento alla frontiera ed il transito;
e) i posti di frontiera attraverso i quali sono autorizzati il riaccompagnamento e l'ingresso per il transito degli stranieri, nonché la lista degli aeroporti che potrebbero essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso il Paese di destinazione;
f) le formalità di rimborso delle spese previste all'articolo 7 del presente Accordo.


IV - Disposizioni Finali

Art. 9
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi che le Parti contraenti hanno assunto sulla base di altri accordi internazionali.

Art. 10
1. Le controversie che potranno sorgere dall'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
2. Ogni modifica o integrazione al presente Accordo andrà adottata di comune accordo tra le Parti contraenti.
3. Gli esperti delle Parti contraenti si incontreranno ogni volta che sia necessario per esaminare gli eventuali problemi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo e del suo Protocollo Addizionale.


Art. 11
1. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di formalizzazione delle notifiche mediante le quali le Parti contraenti si saranno comunicate per iscritto l'adempimento delle procedure previste dagli ordinamenti interni.
2. Il presente Accordo diventerà esecutivo quattro mesi dopo la firma del suo Protocollo Addizionale.
3. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un tempo indeterminato. Esso potrà essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante una notifica scritta i cui effetti cominceranno a decorrere novanta giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Rabat, il 27 luglio 1998, in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e francese, ogni testo facendo egualmente fede. In caso di controversia interpretativa, prevarrà la versione francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Ministro degli Affari Esteri
Lamberto DINI

Per il Governo del Regno del Marocco
Ministro di Stato incaricato degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Abdellatif FILALI


(*) Testo non ufficiale.

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